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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Titolo IV

STRUTTURE

Art. 24
Strutture dell'Università

1. 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e decentrate.
2. 2. Le strutture di servizio centrali e decentrate sono disciplinate nel titolo V del presente statuto.
3. 3. Altre strutture potranno essere costituite con apposita delibera degli organi accademici competenti.


Art. 25
Strutture didattiche e scientifiche

1. 1. Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di alta formazione e di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e i centri interdipartimentali.
2. 2. Ogni consiglio di facoltà individua i dipartimenti e i centri che devono fornire il supporto scientifico, didattico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio, compatibilmente con la disponibilità delle risorse umane e strutturali.


Art. 26
Facoltà

1. 1. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite secondo le disposizioni vigenti. II regolamento didattico d'Ateneo riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti.
2. 2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, la commissione didattica di facoltà e, ove istituiti, i consigli dei corsi di studio.
3. 3. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di ateneo, il consiglio di facoltà detta disposizioni sulla organizzazione interna della facoltà.
4. 4. Le facoltà hanno il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che a esse afferiscano, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà.
5. 5. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà e quali possano essere delegate ai consigli dei corsi di studio.
6. 6. I consigli di facoltà, sentiti i corsi di studio, ove istituiti, e i dipartimenti interessati, provvedono periodicamente a formulare le proprie esigenze di organico e ad avanzare le richieste di posti anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo; provvedono altresì alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti.
7. 7. Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonché di attività culturali, formative e di orientamento.


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