STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Titolo IV STRUTTURE Art. 24 Strutture dell'Università 1. 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e decentrate. 2. 2. Le strutture di servizio centrali e decentrate sono disciplinate nel titolo V del presente statuto. 3. 3. Altre strutture potranno essere costituite con apposita delibera degli organi accademici competenti. Art. 25 Strutture didattiche e scientifiche 1. 1. Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di alta formazione e di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e i centri interdipartimentali. 2. 2. Ogni consiglio di facoltà individua i dipartimenti e i centri che devono fornire il supporto scientifico, didattico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio, compatibilmente con la disponibilità delle risorse umane e strutturali. Art. 26 Facoltà 1. 1. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite secondo le disposizioni vigenti. II regolamento didattico d'Ateneo riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti. 2. 2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, la commissione didattica di facoltà e, ove istituiti, i consigli dei corsi di studio. 3. 3. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di ateneo, il consiglio di facoltà detta disposizioni sulla organizzazione interna della facoltà. 4. 4. Le facoltà hanno il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che a esse afferiscano, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà. 5. 5. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà e quali possano essere delegate ai consigli dei corsi di studio. 6. 6. I consigli di facoltà, sentiti i corsi di studio, ove istituiti, e i dipartimenti interessati, provvedono periodicamente a formulare le proprie esigenze di organico e ad avanzare le richieste di posti anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo; provvedono altresì alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti. 7. 7. Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonché di attività culturali, formative e di orientamento.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |