STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO 8. 8. Le facoltà provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, con la commissione didattica e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici. Le facoltà autorizzano i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo. Le facoltà, anche su proposta degli studenti, organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti. Art. 27 Preside 1. 1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà. Esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. 2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio di facoltà allargato anche alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti ed è nominato con decreto del rettore. 3. 3. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. Risulta eletto chi riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 4. 4. La convocazione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è effettuata dal decano di prima fascia della facoltà o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato precedente, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano come sopra precisato. Il consiglio di facoltà per l'elezione del preside è presieduto dal decano che lo ha convocato. 5. 5. Il preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di mancata nomina o di assenza del preside vicario, le funzioni sono svolte dal decano di prima fascia della facoltà.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |