Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 28
Consiglio di facoltà

1. 1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dalle figure ad essi equiparati della facoltà, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facoltà, eletti dalle stesse categorie. I regolamenti di facoltà e dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei consigli in conformità con i principi del regolamento generale di Ateneo.
I professori fuori ruolo se assenti non concorrono alla formazione del numero legale.
Il personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti opta per un solo consiglio di facoltà, secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
2. 2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori incaricati di un insegnamento nei corsi di studio.
3. 3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
4. 4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo partecipano con voto deliberativo limitatamente a quanto concerne l'apparato organizzativo-gestionale della facoltà.
5. 5. Gli studenti partecipano con voto deliberativo limitatamente alle questioni attinenti all'organizzazione della didattica e ai servizi agli studenti.
6. 6. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di una giunta di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento.


Art. 29
Commissione didattica di facoltà

1. 1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica composta oltre che dal preside, che la presiede, o da un suo delegato, per metà da docenti e per metà da una rappresentanza degli studenti eletti nel consiglio di facoltà e nei corsi di studio ove istituiti, con il compito di valutare l'organizzazione didattica. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.


Art. 30
Consiglio di corsi di studio

1. 1. Nelle facoltà per le quali l’ordinamento didattico nazionale prevede più corsi di laurea o di indirizzo o di diploma, i consigli di facoltà possono attivare i corrispondenti consigli.
2. 2. Composizione e attribuzioni dei consigli di corsi di studio saranno definite dal regolamento didattico.


Art. 31
Scuole di specializzazione

1. 1. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo e nel regolamento delle singole scuole. Le scuole prevedono un consiglio di scuola e un direttore.


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