Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 35
Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. 1. Il regolamento generale di Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 36
Collegio dei Direttori di dipartimento

1. 1. E’ istituito il collegio dei direttori dei dipartimenti e dei centri ad essi assimilati con funzioni consultive e propositive per gli organi di governo dell’Ateneo su questioni attinenti alle realtà dipartimentali salvo quanto già di specifica competenza della commissione ricerca scientifica.
2. 2. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento del collegio dei direttori è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.


Art. 37
Centri interdipartimentali di ricerca

1. 1. Due o più dipartimenti impegnati in programmi di ricerca comune di durata pluriennale possono proporre la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca. La proposta deve contenere, fra l'altro, una previsione delle risorse necessarie al funzionamento del centro; queste di norma saranno conferite dai dipartimenti partecipanti. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano per le rispettive competenze.


Art. 38
Sistema bibliotecario

1. 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo.
2. 2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario d'Ateneo.


Art. 39
Centri di servizio

1. 1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Università, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.
2. 2. Le proposte di istituzione e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva