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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE DELL’ UNIVERSITA’

Art. 40
Principi regolatori dell’attività amministrativa

1. 1. Le attività amministrative dell’università si informano ai seguenti principi:
a) a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
b) b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;
c) c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell’ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;
d) d) annualità, unità, universalità, integrità e equilibrio finanziario dei bilanci;
e) e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;
f) f) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;
g) g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;
h) h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale dei contraenti.
2. 2. L’attività amministrativo-contabile dell’ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli organi di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. 3. Le attività amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti, distinguendosi tra attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.
4. 4. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.
5. 5. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio.
6. 6. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.
7. 7. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva mediante ispezioni e valutazioni, nonché con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto.
8. 8. Le attività di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attività complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato.
9. 9. Le responsabilità degli organi di governo e dei dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:
a) a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;
b) b) i dirigenti danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente, una relazione sull'attività svolta;
c) c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.
Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 5.


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