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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 41
Organizzazione dell’Università

1. 1. L’organizzazione amministrativa dell’Università si articola nei centri autonomi di spesa. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. 2. L'erogazione dei servizi può essere delegata a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate è consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Università, quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione finanza e contabilità.


Art. 42
Gli uffici dell’amministrazione centrale dell’Università

1. 1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi e uffici nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità.
2. 2. L'istituzione delle divisioni e la ripartizione delle funzioni tra le stesse è stabilita su proposta del direttore amministrativo, con deliberazione del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 30.3.2001, n.165. La costituzione dei servizi e degli uffici è di competenza del responsabile della divisione.
3. 3. L’organizzazione delle strutture dell’amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:
a) a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
b) b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
c) c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;
d) d) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
e) e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti;
f) f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
g) g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.
4. 4. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo potrà stabilire l'istituzione di uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo, per assolvere funzioni di organizzazione, programmazione, comunicazione interna ed esterna, gestione delle procedure.
5. 5. Il consiglio di amministrazione sentito il direttore amministrativo, potrà istituire uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per la proposta e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi ed elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative anche appartenenti a diverse divisioni. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, tra quelle previste dal presente statuto, al quale l'ufficio medesimo è equiparato.
6. 6. Le divisioni sono unità organizzative a responsabilità dirigenziale. I servizi e gli uffici sono assegnati a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata categoria funzionale secondo le modalità da definire nel regolamento generale di Ateneo.


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