Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

3. 3. L'Università, fondandosi sui principi dell’autonomia statutaria e regolamentare, in una prospettiva anche di internazionalizzazione degli studi, persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinché ne siano conseguiti gli obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali .
4. 4. L'Università assume a motto ispiratore della propria opera le parole di S. Bernardo: “Sunt qui scire volunt ut aedificent... Et Charitas est».


Art.3
Commissione «Etica della conoscenza scientifica e tecnologica»

1. 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, l’Università si avvale anche della commissione permanente “Etica della conoscenza scientifica e tecnologica”, di durata triennale, composta dal rettore o suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna facoltà, da uno designato da ciascun dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
2. 2. Le modalità di esercizio delle attività della commissione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.


Art. 4
Ricerca

1. 1. L'Università garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, ai singoli è garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti.
2. 2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.
3. 3. Le invenzioni conseguite nell’ambito dell’Università sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
4. 4. La valutazione della didattica, dell’efficacia e dell’efficienza amministrativo-gestionale nonché delle attività e dei risultati della ricerca è riservata ai competenti organismi istituiti presso l'Ateneo, nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.


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