STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO 3. 3. L'Università, fondandosi sui principi dell’autonomia statutaria e regolamentare, in una prospettiva anche di internazionalizzazione degli studi, persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinché ne siano conseguiti gli obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali . 4. 4. L'Università assume a motto ispiratore della propria opera le parole di S. Bernardo: “Sunt qui scire volunt ut aedificent... Et Charitas est». Art.3 Commissione «Etica della conoscenza scientifica e tecnologica» 1. 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, l’Università si avvale anche della commissione permanente “Etica della conoscenza scientifica e tecnologica”, di durata triennale, composta dal rettore o suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna facoltà, da uno designato da ciascun dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. 2. 2. Le modalità di esercizio delle attività della commissione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 4 Ricerca 1. 1. L'Università garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, ai singoli è garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti. 2. 2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione. 3. 3. Le invenzioni conseguite nell’ambito dell’Università sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 4. 4. La valutazione della didattica, dell’efficacia e dell’efficienza amministrativo-gestionale nonché delle attività e dei risultati della ricerca è riservata ai competenti organismi istituiti presso l'Ateneo, nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |