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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

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Art. 43
Funzioni dirigenziali

1. 1. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
2. 2. I dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. 3. Le attribuzioni dei dirigenti amministrativi e dei titolari di funzioni dirigenziali non comprendono le attività proprie di ricerca e di insegnamento.
4. 4. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti, su proposta del direttore amministrativo, dal consiglio di amministrazione, a dipendenti di ruolo in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
5. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun dirigente deve presentare al direttore amministrativo una relazione sull’attività svolta l’anno precedente e le proposte operative per l’anno successivo.
6. 6. Entro i successivi quindici giorni, il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente allegando la documentazione di cui al comma precedente.
Il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione entro il 20 febbraio i programmi per l’anno successivo sulla base degli obiettivi conferitigli dagli organi di governo; successivamente emana direttive per l’attuazione dello stesso ai dirigenti responsabili delle strutture.
7. 7. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente comma 2.
8. 8. Anche a prescindere da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti, può revocare anticipatamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del precedente comma 4 in presenza di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e aggravante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attività, salvo che tali inadempienze non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme a indicazioni sul loro miglioramento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.


Art. 44
Direttore amministrativo

1. 1. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti di controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale dell'amministrazione, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
2. 2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore a un dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, con delibera approvata nella quale si pongano in rilievo, tra l'altro, le competenze professionali maturate dal candidato. L’incarico può essere conferito anche a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate.
3. 3. Con delibera di conferimento dell'incarico, il consiglio di amministrazione definisce le funzioni del direttore amministrativo. Con le stesse modalità possono essere apportati mutamenti dei compiti nel corso dell'espletamento del mandato.
4. 4. L'incarico di direttore amministrativo è conferito a termine, per un periodo non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente art. 43, comma 2.
5. 5. L'incarico di direttore amministrativo può essere revocato con le modalità e per le ragioni previste dal comma 8 del precedente art. 43.


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