STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 45 Accesso alle qualifiche dirigenziali 1. 1. L'accesso alla qualifica di dirigenti avviene per concorso per esami indetto dall'Università, per concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi e secondo le altre modalità previste dalle disposizioni vigenti. 2. 2. I provvedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sulla base dei seguenti principi, nonché quelli contenuti nel precedente art. 43: a) a) alta qualificazione documentabile con gli studi compiuti, la formazione ricorrente e i documenti prodotti; b) b) specifica esperienza professionale; c) c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione e docenti, tutti esterni a questa Università. Art. 46 Formazione e professionalità 1. 1. L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico- amministrativo. L’Università definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l’Università organizza corsi di aggiornamento e di formazione. Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 47 Disciplina delle cariche e dei mandati 1. 1. Le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di dipartimento, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili. 2. 2. I mandati di preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di difensore degli studenti, di garante di Ateneo e di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva. 3. 3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai presidi, ai direttori di dipartimento, ai presidenti dei centri interdipartimentali, al direttore dell’azienda agraria, al garante di Ateneo, al difensore degli studenti, ai componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione spetta un’indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |