STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 48 Integrazione del senato accademico, dei consigli di facoltà, dei consigli di dipartimento ed istituzione del senato degli studenti 1. 1. Entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore dello statuto, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del senato accademico, dei consigli di facoltà, dei consigli di dipartimento o del senato degli studenti. 2. 2. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il rettore proclama i risultati delle elezioni e nomina con proprio decreto i componenti elettivi degli organi di cui al precedente comma 1. 3. 3. Entro i quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati di cui al precedente comma 2, le rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facoltà designano i rappresentanti di rispettiva competenza nel senato degli studenti. La mancata designazione entro il termine predetto non impedisce la costituzione del senato degli studenti la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde a tutti gli effetti alla somma del numero dei membri effettivamente eletti e di quelli facenti parte di diritto dell'organo medesimo. 4. 4. Entro i dieci giorni successivi alle designazioni di cui al precedente comma 3, il rettore nomina con proprio decreto i componenti del senato degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche. Art. 49 Adozione dei regolamenti di Ateneo 1. 1. Il senato accademico approva i regolamenti di Ateneo di propria competenza nella composizione prevista dall'art. 11 del presente statuto, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 48. Art. 50 Durata degli incarichi dei titolari degli uffici amministrativi 1. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli organi competenti provvedono a determinare, quando già non determinata in precedenza e in conformità alle disposizioni del presente statuto, la durata degli incarichi dirigenziali di uffici amministrativi già conferiti o ad adeguare la durata stessa, ove già fissata con atti precedenti, ai termini previsti nello statuto medesimo. 2. 2. Le norme sul rinnovo degli incarichi dirigenziali di funzioni amministrative si applicano dal momento della determinazione di cui al precedente comma 1 o della eventuale precedente determinazione della durata dell'incarico. Art. 51 Istituti 1. 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 35 gli istituti sono tenuti a confluire in strutture dipartimentali. Art. 52 Attuazione dello statuto 1. 1. Annualmente il rettore presenta alla conferenza di Ateneo una relazione sullo stato di attuazione dello statuto e, sulla base delle valutazioni in essa contenute, adotta le iniziative necessarie per le eventuali modifiche o interazioni. Art. 53 Adeguamento dei regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello statuto 1. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti di Ateneo vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo. Art. 54 Entrata in vigore dello statuto 1. 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. 2. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168 del 1989, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore, sentito il senato accademico, provvede a emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |