STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 5 Didattica 1. 1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture didattiche. Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica. 2. 2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle dell’orientamento e del tutorato. Art. 6 Diritto allo studio. Attività culturali e sportive 1. 1. L'Università organizza le proprie attività e i servizi didattici, nonché gli altri servizi a favore degli studenti, in modo da agevolare quanto più possibile l'accesso a essi e la frequenza. Opera, in quanto di propria competenza, per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Assicura che siano perseguiti gli obiettivi della formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. Si impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità nell’ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio. 2. 2. L'Università promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative e di volontariato, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo. 3. 3. L'Università promuove, tutela e sostiene, in attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, di servizio assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, ovvero con associazioni e cooperative operanti nei settori di rispettiva competenza. 4. 4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, a enti sportivi universitari che siano legalmente riconosciuti e che organizzino l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti. Art. 7 Rapporti con l'esterno 1. 1. L'Università, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 1 dello statuto, in vista del conseguimento, anche mediante la realizzazione di eventuali strutture apposite, di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. 2. 2. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |