Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 5
Didattica

1. 1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture didattiche. Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.
2. 2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle dell’orientamento e del tutorato.


Art. 6
Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. 1. L'Università organizza le proprie attività e i servizi didattici, nonché gli altri servizi a favore degli studenti, in modo da agevolare quanto più possibile l'accesso a essi e la frequenza. Opera, in quanto di propria competenza, per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Assicura che siano perseguiti gli obiettivi della formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. Si impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità nell’ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.
2. 2. L'Università promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative e di volontariato, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
3. 3. L'Università promuove, tutela e sostiene, in attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, di servizio assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, ovvero con associazioni e cooperative operanti nei settori di rispettiva competenza.
4. 4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, a enti sportivi universitari che siano legalmente riconosciuti e che organizzino l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti.


Art. 7
Rapporti con l'esterno

1. 1. L'Università, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 1 dello statuto, in vista del conseguimento, anche mediante la realizzazione di eventuali strutture apposite, di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.
2. 2. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.


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