STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 8 Definizioni l. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono: a) a) per professori, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo; b) b) per docenti, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e figure a essi equiparate dalla legge; c) c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca. Titolo II ORGANI Art. 9 Organi di governo dell'Università e organi di Ateneo 1. 1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono organi di Ateneo: il senato degli studenti, la conferenza di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, la commissione ricerca scientifica, il collegio dei direttori di dipartimento e il comitato pari opportunità. Art.10 Rettore 1. 1. Il rettore è il legale rappresentante dell’Università. Assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione. Presiede la conferenza di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione e la consulta territoriale. Emana gli statuti e i regolamenti. Spetta al rettore: a) a) convocare, previa determinazione dell'ordine del giorno, la conferenza di Ateneo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la consulta territoriale, nonché curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; c) c) esercitare la potestà disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti; d) d) presentare nel corso di ogni anno accademico le relazioni sullo stato e la programmazione dell’Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo; e) e) designare i rappresentanti dell'Università nell’Ente al diritto allo studio così come previsto dalla vigente normativa; f) f) presiedere e integrare la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo; g) g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |