Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

2. 2. Il rettore designa il pro-rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.
3. 3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici.
L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e alle figure ad essi equiparati dalla legge, al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione nonché al presidente del senato degli studenti.
Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 14% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all’unità.
I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.
Il rettore non è rieleggibile più di due volte consecutive.
4. 4. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.
5. 5. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.
6. 6. Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione della carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del triennio.


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