Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 11
Senato accademico

1. 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
2. 2. In particolare il senato accademico:
a) a) coordina le attività delle strutture didattiche e scientifiche;
b) b) approva i regolamenti di Ateneo di sua competenza ed esercita le altre attribuzioni previste in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e ai regolamenti interni;
c) c) delibera sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;
d) d) delibera sulla ripartizione dei posti di ruolo di professore e ricercatore tra le facoltà;
e) e) determina i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
f) f) determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, sentita, per quanto di competenza, la commissione ricerca scientifica;
g) g) approva gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni anche in relazione all'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
h) h) delibera l'istituzione di commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
i) i) fornisce i criteri ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, viene informato sulle sue revisioni e sul bilancio consuntivo;
l) l) delibera, sentito il parere delle facoltà interessate e del consiglio di amministrazione, sull'attivazione delle strutture didattiche e scientifiche;
m) m) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
n) n) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;
o) o) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.
3. 3. II senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.
4. 4. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
5. 5. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
a) a) il rettore, che lo presiede;
b) b) i presidi di facoltà;
c) c) il presidente del collegio di cui all’art.36 del presente statuto;
d) d) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;
e) e) un rappresentante tra i ricercatori universitari e le figure a essi equiparati dalla legge;
f) f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
g) g) due rappresentanti degli studenti.
Alle adunanze del senato accademico partecipano, altresì, con funzione consultiva, e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale:
a) a) il pro-rettore vicario;
b) b) direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario.
6. 6. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.
7. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto: in caso di parità prevale il voto del rettore.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva