STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 12 Consiglio di amministrazione 1. 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente affidate ad altri organi, soggetti e strutture, dalle leggi e dal presente statuto. 2. 2. Il consiglio di amministrazione: a) a) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico; b) b) approva, sentito il senato accademico, il bilancio preventivo di Ateneo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; c) c) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; d) d) su proposta del senato accademico, e acquisito il parere del senato degli studenti per quanto di sua competenza, delibera, limitatamente agli aspetti che comportano un aggravio degli oneri finanziari, in ordine alle iniziative di ricerca e di didattica che possono incidere sulle linee di sviluppo dell'Ateneo; e) e) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo; f) f) delibera sulla costituzione degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università; g) g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta del rettore; h) h) assegna alle strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie e il personale tecnico-amministrativo secondo i criteri indicati dal senato accademico; i) i) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative; l) l) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attività autogestite dagli studenti; m) m) esprime parere sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico; n) n) esprime parere obbligatorio sui regolamenti delle strutture per quanto attiene agli aspetti amministrativo-gestionali; o) o) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative di competenza degli organi di controllo; p) p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione. 3. 3. Il consiglio di amministrazione è composto da: a) a) il rettore che lo presiede; b) b) il pro-rettore vicario; c) c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario; d) d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) f) tre rappresentanti tra i ricercatori universitari e le figure a essi equiparati dalla legge; g) g) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo; h) h) tre rappresentanti degli studenti.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |