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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 12
Consiglio di amministrazione

1. 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente affidate ad altri organi, soggetti e strutture, dalle leggi e dal presente statuto.
2. 2. Il consiglio di amministrazione:
a) a) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;
b) b) approva, sentito il senato accademico, il bilancio preventivo di Ateneo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
c) c) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) d) su proposta del senato accademico, e acquisito il parere del senato degli studenti per quanto di sua competenza, delibera, limitatamente agli aspetti che comportano un aggravio degli oneri finanziari, in ordine alle iniziative di ricerca e di didattica che possono incidere sulle linee di sviluppo dell'Ateneo;
e) e) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
f) f) delibera sulla costituzione degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università;
g) g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta del rettore;
h) h) assegna alle strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie e il personale tecnico-amministrativo secondo i criteri indicati dal senato accademico;
i) i) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative;
l) l) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attività autogestite dagli studenti;
m) m) esprime parere sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;
n) n) esprime parere obbligatorio sui regolamenti delle strutture per quanto attiene agli aspetti amministrativo-gestionali;
o) o) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative di competenza degli organi di controllo;
p) p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
3. 3. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) a) il rettore che lo presiede;
b) b) il pro-rettore vicario;
c) c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;
d) d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
f) f) tre rappresentanti tra i ricercatori universitari e le figure a essi equiparati dalla legge;
g) g) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
h) h) tre rappresentanti degli studenti.


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