STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO 4. 4. Inoltre possono essere cooptati nel consiglio di amministrazione rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio dell'ateneo, in numero non superiore a tre, uno per ogni ente, secondo criteri e importi convenuti con il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Ateneo. La partecipazione è di durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile con le modalità di cui al precedente capoverso. I rappresentanti degli enti cooptati partecipano con voto deliberativo e la loro presenza concorre alla formazione del numero legale. 5. 5. Le rappresentanze delle categorie di cui al terzo comma vengono elette con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo. 6. 6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. 7. 7. Il consiglio di amministrazione può avvalersi di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo. Art. 13 Collegio dei revisori dei conti 1. 1. Presso l’Università è costituito il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, designati dal senato accademico, su proposta del rettore, in conformità delle discipline vigenti. Non possono far parte del collegio coloro che abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l’Ateneo. Almeno due membri effettivi e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo dei revisori ufficiali dei conti. 2. 2. Il collegio dei revisori è nominato dal rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni solari. 3. 3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 14 Nucleo di valutazione 1. 1. Con decreto del rettore viene istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. In casi di particolare complessità, il consiglio di amministrazione può deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. 2. Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 3. 3. Con il decreto di cui al comma 1 il rettore provvede, altresì, alla nomina del coordinatore del nucleo. 4. 4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università, può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca. 5. 5. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento del controllo. Esso riferisce semestralmente sui risultati della sua attività al consiglio di amministrazione e al rettore.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |