Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Art. 15
Commissione ricerca scientifica di Ateneo

1. 1. E’ istituita la commissione ricerca scientifica di Ateneo. Essa svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti degli organi di governo per quanto attiene agli indirizzi generali della ricerca di Ateneo. Formula inoltre proposte riguardanti la distribuzione di fondi e l'assegnazione di borse e assegni post-lauream.
2. 2. Nella commissione sono rappresentate in modo equilibrato le diverse categorie e componenti scientifiche dell'Ateneo. Le modalità di elezione e il numero dei componenti sono determinati dal regolamento generale di Ateneo.


Art. 16
Consulta territoriale e delle professioni

1. 1. L'Università promuove la costituzione di una consulta territoriale e delle professioni rivolta ai responsabili degli Enti territoriali, degli organismi culturali e scientifici, delle Fondazioni, delle rappresentanze professionali e di categoria, del sistema scolastico e formativo, delle Organizzazioni sindacali, delle rappresentanze studentesche.
2. 2. La consulta propone e assume iniziative in relazione alle attività istituzionali - scientifiche, didattiche e culturali - dell'Università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo, affrontando ogni altro problema di comune interesse.
3. 3. La consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno e può deliberare l'attivazione di articolazioni interne e di modalità organizzative funzionali alle esigenze. La presidenza della consulta è assunta dal rettore o da un suo delegato.


Art. 17
Comitato pari opportunità

1. 1. L’Università finanzia nell’ambito delle disponibilità di bilancio e in attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, programmi di azioni dirette a conciliare la vita professionale e la vita familiare dei propri dipendenti.
2. 2. Al fine di garantire pari opportunità per sesso, etnia e religione, per l'accesso e sui luoghi di lavoro, l'Università riconosce il comitato pari opportunità quale organo propositivo e consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le competenze previste dalla vigente normativa in materia. La composizione e l'attività del comitato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 18
Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti

1. 1. Gli studenti sono rappresentati negli organi collegiali dell'Università nei modi stabiliti dal presente statuto.
2. 2. E’ costituito un senato degli studenti, organo collegiale di rappresentanza con funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. L'Università fornisce, per il funzionamento del senato degli studenti, supporti logistici, di documentazione e finanziari.


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